Il nuovo sistema di comunicazione telematica dei dati per attivare la delega, utilizzabile direttamente da parte dell’intermediario delegato, ricalca sostanzialmente la procedura già in uso per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari, prevedendo diverse misure per la protezione e la riservatezza dei dati personali. Anche la tenuta del registro rientra nell’ambito del sistema di garanzie previsto a tutela del delegante: in particolare risponde alla finalità di garantire che la delega sia stata acquisita dall’intermediario prima della sua richiesta di attivazione telematica. Il registro può essere tenuto con qualsiasi modalità, anche in formato elettronico (in forma tabellare o foglio elettronico), e richiede la compilazione dei campi previsti nel provvedimento del 5 novembre 2018. Il registro delle deleghe deve essere tenuto nei casi di cui ai punti 4.3 (invio massivo o puntuale dei dati per l’attivazione delle deleghe) e 4.8 (invio tramite PEC del file firmato digitalmente) del provvedimento. Si ricorda che le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 non consentono agli intermediari di effettuare - per conto dei propri clienti - l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici. Pertanto, per poter effettuare le operazioni di adesione (o recesso) dal servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche per conto dei propri clienti è necessario che gli intermediari - delegati al servizio di consultazione delle fatture elettroniche prima del 21 dicembre 2018 - acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.
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